Lo Statuto storico

ART. 1 - RICOSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

La SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO, già denominata "Società di mutuo soccorso fra operai e commercianti " di Gangi costituitasi il 20/02/1906 e giuridicamente riconosciuta con decreto del Tribunale di Termini Imerese in data 15/05/1906 conformemente alla legge 15 Aprile 1886, n° 3818, ha sede in Gangi (PA) Corso Umberto I nr.26 di seguito chiamata Società.

ART. 2 - SCOPI - DURATA

La società non ha finalità di lucro e persegue scopi morali e mutualistici mediante il miglioramento culturale e sociale dei soci da perseguire attraverso il vicendevole soccorso materiale, intellettuale e morale.
Essa, nel rispetto dei principi di mutualità e delle norme di legge vigenti potrà , tra l'altro, svolgere:
a) attività previdenziali e assistenziali, nonchè attività sanitaria e parasanitaria stipulando, se del caso, convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private;
b) sviluppare attività culturali, sportive, sociali e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati;
c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio come meglio specificate nel regolamento di attuazione a cui espressamente si rinvia. Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a).b).c) del presente articolo potrà attivare tutte le iniziative, sia autonome che in collaborazione con altri enti e/o associazioni , che si rendessero necessarie purchè conformi con il presente statuto;
d) Gestione di un bar o qualsiasi altra struttura in grado di assicurare la somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente nei confronti de soci nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
La società ha la durata di 99 anni (novantanove).

ART. 3 - SOCI

Possono essere soci effettivi tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinate ai sensi della vigente normativa in materia , che abbiano la residenza nel Comune di Gangi, che esercitano una arte, una industria un mestiere o commercio previo domanda. Possono essere soci Alunni i figli di quelli effettivi che abbiano compiuto i quindici anni e non superato i diciotto. I soci alunni raggiunta la maggiore età potranno essere ammessi a soci effettivi qualora ne facciano richiesta entro sei mesi dal compimento della maggiore età, indipendentemente dalla attività svolta. La Società potrà concedere la qualifica puramente formale di "Socio Onorario" alle persone fisiche che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità del sodalizio.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni
b) esclusione
In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo il Consiglio di Amministrazione provvede a cancellare il socio dai registri sociali richiedendo eventuali debiti residui.
L'esclusione, deliberata dall'assemblea dei soci, è adottata nei confronti del socio che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o delle eventuali contribuzioni;
c) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Società;
d) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
e) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali alla Società e fomenti in seno ad essa,
f) dissidi e disordini pregiudizievoli;
Contro il provvedimento di esclusione il socio può presentare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, al Collegio dei Probiviri.

ART. 6 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno l'obbligo di pagare le quote quadrimestrali ed in caso di insufficienza di fondi di cassa, possono venire obbligati, su deliberazione dell'assemblea a pagare un equo contributo ogni qualvolta muore un socio effettivo. Il contributo sarà devoluto alla famiglia del socio defunto.
I figli dei soci che entreranno a far parte della società come soci alunni, non pagheranno tassa di entrata, bensì le quote quadrimestrali, dal giorno del compimento del 15° anno di età e nella misura vigente.
Le contribuzioni quadrimestrali debbono pagarsi anticipatamente, il primo giorno di ciascun quadrimestre e nelle mani del cassiere, che rilascerà relativa ricevuta.
Le quote da pagare saranno quantificate nel regolamento interno.
Quando uno dei soci cesserà di vivere, tutti i consoci avranno il dovere morale di partecipare alle esequie, con l'intervento della bandiera listata a lutto.

ART. 7 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Gli organi della società sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI-CONVOCAZIONE

L'assemblea sei soci è l'organo sovrano della società e può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione ed alle attività della società. In ogni caso l'assemblea deve:
1) approvare entro il 31 marzo il conto consuntivo e preventivo sottoposti dal consiglio di amministrazione;
2) eleggere fra i soci effettivi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri di Amministrazione, i componenti il Collegio Sindacale e quelli del Collegio dei Probiviri;
3) approvare i regolamenti previsti dal presente statuto;
4) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci.
5) modificare lo Statuto
6) deliberare la costituzione di eventuali commissioni permanenti.
L'assemblea si riunisce almeno una volata all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei conti, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare da almeno cinquanta soci effettivi. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

ART. 9 - PRESIDENZA DELL' ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione della carica , dal vice presidente o, in caso di impedimento o cessazione della carica anche di'fr quest'ultimo, da altra persona indicata dall'assemblea.
Prima di procedere alla elezione delle cariche sociali e nello stesso giorno in cui è indetta la relativa assemblea, si nominerà l'ufficio elettorale, composto da un Presidente, da due scrutatori e da un segretario, quest'ultimo scelto direttamente dal Presidente dell'Ufficio stesso.

ART. 10 - DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

All'Assemblea dei soci possono intervenire con facoltà di voto tutti i soci effettivi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali al momento della votazione.
L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata con preavviso ai soci di almeno 8 giorni (otto). In caso di convocazione eccezionale sarà sufficiente l'avviso in bacheca nei locali sociali almeno con 15 giorni di anticipo.
In prima convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci, aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle adunanze statutarie per cui occorrerà la presenza di almeno 1/4 dei soci aventi diritto al voto favorevoli dei 3/5 dei presenti.
Se dopo due adunanze il quarto dei soci non parteciperà a tale assemblea, verrà convocata una ulteriore assemblea che delibererà qualunque sia il numero degli intervenuti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni in assemblea saranno prese per alzata di mano e quelle relative ad affari personali o elezioni di cariche sociali a scrutinio segreto.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto di numero otto (8) consiglieri, che restano in carica tre anni, e possono, alla scadenza, essere rieletti.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi, nonchè tutte le volte che se ne renda la necessità oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri.
Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) la rappresentanza della società;
h) l'amministrazione dei beni;
c) la preparazione dell'ordine del giorno;
d) l'ammissione dei figli dei soci effettivi, minori degli anni 18;
e) la concessione, su richiesta, delle sale per manifestazioni varie;
f) la cura dell'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
g) il compimento di tutti gli atti e delle operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e del presente statuto, siano riservati all'assemblea dei soci;
h) provvede alla modifica dei regolamenti interni.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente presiede il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta, inoltre:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci, nonchè formulare l'ordine del giorno;
b) Curare l'esecuzione e l'attuazione delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei soci;
c) firma i mandati di pagamento appositamente predisposti dal Segretario. Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
In caso di assenza o impedimento temporaneo. il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 13 - SEGRETARIO

Il Segretario assiste il presidente della Società ed il Consiglio di Amministrazione in tutte le loro funzioni.
Redige i verbali dell'assemblea, e del consiglio.
Predispone i mandati di pagamento firmandoli con il Presidente.
Conserva i documenti in archivio affidato alla sua custodia, restandogli vietato di dare estratto degli stessi senza l'analoga autorizzazione del Presidente.
Al segretario spetta inoltre :
a) tenere i libri di entrata e di uscita;
b) alla fine di ogni anno redige, unitamente al cassiere, il conto consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei soci;
c) predisporre i mandati di pagamento e le ricevute di entrata da sottoporre alla firma del Presidente.
d) in caso di assenza o di impedimento il Segretario viene sostituito dal Consigliere più giovane.

ART. 14 - CASSIERE

Il Cassiere svolge le seguenti funzioni:
a) è responsabile del denaro che incassa;
b) conserva i titoli di credito e di debito;
c) aggiorna il libro delle entrata e delle uscita;
d) paga a vista i mandati;
e) presenta la situazione di cassa ogni qualvolta che il Consiglio di Amministrazione ne fa richiesta.

ART. 15 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'Atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del conto consuntivo , con le risultanze dei libri e delle scritture.
I Sindaci debbono, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
Essi possono, in ogni momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione o di controllo e possono chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti e delle riunioni del Collegio Sindacale deve farsi constare da apposito verbale.
Ai Sindaci competono infine tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.
La carica è gratuita.

ART. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea dei soci. Anch'essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I soci possono rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di esclusione o relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto e derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
I Probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra socio e socio, tra socio ed Amministratori, sempre relativamente ai rapporti sociali.

ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società, costituito da beni mobili e immobili, ammonta attualmente a complessivi Euro 100.000,00.
Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con :
a) reddito del patrimonio;
b) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
c) dalle quote annuali dei soci e dalle tasse di ingresso;
d) dagli eventuali contributi a carico dei soci da approvarsi dall'assemblea;
e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti le erogazioni ed i contributi da parte di quanti soggetti pubblici e privati condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento e l'istituzione;
f) ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dalla Società Mutuo Soccorso;
g) dal fondo di riserva ordinario.
Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della società a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 18 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

La Società può essere dichiarata sciolta dal voto unanime dei suoi componenti. Laddove sventuratamente ciò accadesse, i fondi sociali si dovranno affidare al Comune di Gangi in attesa che venga ricostituita, e ciò entro il termine massimo di 10 anni.
In caso di scioglimento della Società per qualunque causa, salvo quanto stabilito dal l° comma, il suo patrimonio sarà devoluto obbligatoriamente ad altra associazione con finalità analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 - PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI INTERNI

IL Consiglio di Amministrazione predisporrà i regolamenti interni per la esecuzione del presente Statuto.
Detti regolamenti dovranno essere approvati dall'assemblea Generale dei Soci.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto la Società si intende retta dalle norme vigenti.

ART. 21 - NORME TRANSITORIE

Il Consiglio di Amministrazione della Società, il collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri verranno rinnovati secondo le norme del presente Statuto con il prossimo rinnovo delle cariche sociali previsto per l'anno 2007.